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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 12
Composizione e funzionamento del comitato
1. E' istituito il comitato tecnico consultivo in materia di smaltimento dei rifiuti, nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissone consiliare, e composto da:
a) assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) quattro collaboratori regionali prescelti tra quelli aventi professionalità attinenti alle materie di competenza del comitato;
c) un geologo, un chimico o chimico industriale, un ingegnere, un medico igienista, prescelti fra terne di nominativi indicate dagli istituti universitari o da enti di ricerca;
d) due tecnici esperti in materia di smaltimento dei rifiuti, scelti fra quelli indicati dalla sezione regionale della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali(CISPEL);
e) due tecnici esperti in materia di smaltimento dei rifiuti, scelti fra quelli indicati dalle associazioni imprenditoriali interessate maggiormente rappresentative;
f) un tecnico esperto, scelto fra quelli indicati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative.
2. In sede di parere sui piani regionali e infraregionali di cui all'art. 3 la composizione del comitato è integrata da cinque componenti della prima sezione del comitato consultivo regionale di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione degli argomenti di rispettivo interesse:
a) geologi appartenenti ai servizi provinciali della Regione per la difesa del suolo, le risorse idriche e forestali;
b) responsabili dei servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali operanti nella regione;
c) responsabili dei competenti servizi delle Amministrazioni provinciali.
4. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario appartenente all'Assessorato regionale competente.
5. I membri del comitato tecnico consultivo restano in carica cinque anni e possono essere confermati.
6. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il comitato si riunisce in composizione integrata a norma del secondo comma, per la validità della riunione è comunque necessari al presenza di almeno tre membri della prima sezione del comitato di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18.
7. Le determinazoni del comitato sono valide quando sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

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