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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 15
Autorizzazioni di competenza regionale
1. Sono riservati alla competenza regionale le funzioni amministrative di autorizzazione e di approvazione concernenti:
a) trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
b) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi salvo quanto disposto dall'art. 18;
c) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di seconda categoria di tipo B destinate anche a stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi di tipo C;
d) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di terza categoria;
e) trattamento per trasformare e rendere innocui i rifiuti di qualsiasi categoria.
2. La Giunta regionale assume le determinazioni di cui al precedente comma previo parere del comitato di cui all'art. 12 in ordine alle lettere c), d) e del primo comma del presente articolo.
3. La Giunta regionale è altresì competente per ogni altra autorizzazione ed approvazione non specificamente delegata ai sensi dell'art. 14.

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