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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 17
Contentuo dell'autorizzazione
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale, il provvedimento che concede l'autorizzazione deve indicare:
a) l'attività di smaltimento autorizzata;
b) il termine di validità dell'autorizzazione;
c) l'ammontare delle garanzie finanziarie nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 19.
2. Il provvedimento di autorizzazione deve altresì contenere quanto previsto dalle direttive emanate dalla Giunta regionale.

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