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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 18
Accumulo temporaneo
1. Non è soggetto alla autorizzazione di cui alla lett. a) dell'art. 14 l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi purchè tale accumulo:
a) sia effettuato all'interno del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti rifiuti;
b) si riferisca esclusivamente ai rifiuti prodotti negli stessi stabilimenti o aziende;
c) costituisca fase preliminare al conferimenti in altri impianti di trattamento e/ o stoccaggio autorizzati.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui agli articoli 7 e 11 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, i titolari di attività di accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti per il controllo.

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