LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 18
Accumulo temporaneo
1. Non è soggetto alla autorizzazione di cui alla lett. a) dell'art. 14 l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi purchè tale accumulo:
a) sia effettuato all'interno del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti rifiuti;
b) si riferisca esclusivamente ai rifiuti prodotti negli stessi stabilimenti o aziende;
c) costituisca fase preliminare al conferimenti in altri impianti di trattamento e/ o stoccaggio autorizzati.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui agli articoli 7 e 11 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , i titolari di attività di accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti per il controllo.