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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 19
Garanzie finanziarie
1. Nei casi e per le finalità previsti dalla normativa statale, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.
2. La garanzia finanziaria sarà costituita in una delle seguenti forme, a scelta del richiedente:
a) versamento in numerario presso la tesoreria regionale;
b) deposito di titoli di stato presso la stessa tesoreria;
c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Regione rilasciato da istituti bancari o assicurativi.
3. L'importo della medesima sarà determinato sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alle tipologie delle attività di smaltimento ed alle caratteristiche degli impianti e tenendo conto altresì delle vigenti normative statali.

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