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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 2
Catasto dei rifiuti
1. La Regione, al fine di acquisire le basi conoscitive necessarie per la redazione dei piani regionali nonchè di assolvere ai compiti di cui alla lett. e) dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, procede alla formazione del catasto regionale dei rifiuti, articolato territorialmente a livello provinciale.
2. Le Amministrazioni provinciali, il Comitato circondariale di Rimini e le Assemblee dei Comuni ricompresi negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28, provvedono al rilevamento dei dati e operano sulla base di indirizzi e metodologie all'uopo predisposte dalla Giunta regionale, sentiti gli enti di cui sopra nonchè la Commissione consiliare competente.
3. La Regione provvede alla organizzazione ed elaborazione dei dati provenienti dalle rilevazioni effettuate in sede locale.
4. Il catasto regionale è soggetto a revisioni onde assicurare l'aggiornamento dei dati.
5. L'accesso ai dati del catasto regionale sarà garantito e disciplinato da apposita normativa.

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