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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 20
Procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione
1. Gli enti competenti, ricevute le domande di autorizzazione, effettuano una istruttoria diretta a verificare la rispondenza delle medesime ai requisiti e criteri stabiliti dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, e dalle ulteriori normative statali e regionali.
2. Gli enti delegati emanano i provvedimenti di autorizzazione e di approvazione sentito il parere dei servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali competenti per territorio e utilizzando per gli opportuni accertametni i presidi multizonali di prevenzione.
3. L'autorità competente deve pronunciarsi sulle domande di autorizzazione entro sei mesi dal ricevimento. Qualora debba procedere ad istuttorie di particolare complessità e non abbia potuto assumere decisioni entro il predetto termine, è tenuta a comunicare espressamente al richiedente le motivazioni del ritardo, che non potrà comunque protrarsi oltre gli ulteriori quattro mesi.
4. Fino all'approvazione dei piani infraregionali, nei casi di cui alla lett. b) e alla lett. c) dell'art. 14 i predetti enti assumono le proprie determinazioni sentito il comitato di cui all'art. 12 per quanto riguarda la localizzazione dell'area.

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