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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 21
Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato per il sopravvenire di eventi e circostanze che abbiano mutato la situazione esistente all' atto del rilascio.
2. L'ente competente, ove rilevi inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, diffida ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla sospensione, per un tempo determinato, delle attività autorizzate;
b) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/ o l'ambiente.
3. L'autorità competente ha comunque facoltà di procedere in via cautelativa alla immediata sospensione temporanea dell'attività di smaltimento qualora sussistano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

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