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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 23
Concessioni edilizie
1. Nel caso in cui la localizzazione degli impianti di trattamento e/ o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti risulti dai piani regionali o infraregionali di cui all' art. 3 ed i relativi progetti esecutivi siano stati approvati dai competenti organi regionali o dagli enti delegati ai sensi della presente legge, il Sindaco del Comune territorialmente interessato rilascia la concessione edilizia a favore dei soggetti incaricati della realizzazione degli impianti stessi.
2. In tali casi l'istanza per la concessione edilizia si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

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