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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 24
Controlli
1. Il controllo sulle atività di smaltimento dei rifiuti viene esercitato dalle Province.
2. I controlli, da effettuarsi con scadenza almeno semestrale, verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle rpscrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
3. Per i controlli igenico - sanitari le Province si avvalgono dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva ed igiene del lavoro delle competenti Unità sanitarie locali nonchè dei presidi multizonali di prevenzione secondo quanto disposto dall'art. 2 della LR 7 settembre 1981, n. 33.
4. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.
5. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati all'Assessore regionale competente ed al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.

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