LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 26
Sostituzione e revoca delle deleghe
1. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta medesima.
2. La revoca delle funzioni regionali delegate è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.
3. La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.
4. In tali casi il Consiglio regionale osserva le stesse modalità previste per il conferimento e disciplina contestualmente i rapporti non ancora definiti.