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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 26
Sostituzione e revoca delle deleghe
1. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta medesima.
2. La revoca delle funzioni regionali delegate è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.
3. La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.
4. In tali casi il Consiglio regionale osserva le stesse modalità previste per il conferimento e disciplina contestualmente i rapporti non ancora definiti.

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