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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 28
Contributi regionali
1. La Regione Emilia - Romagna al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, e delle normative emanate per la sua attuazione concede contributi a Amministrazioni provinciali, a Comunità montane, a Comuni, a consorzi costituiti ai sensi del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, e a società costituite fra imprese ed enti pubblici.
2. Tali contributi verrano assegnati secondo le disposizioni della legge regionale recante norme sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali.

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