LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 28
Contributi regionali
1. La Regione Emilia - Romagna al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 , e delle normative emanate per la sua attuazione concede contributi a Amministrazioni provinciali, a Comunità montane, a Comuni, a consorzi costituiti ai sensi del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, e a società costituite fra imprese ed enti pubblici.
2. Tali contributi verrano assegnati secondo le disposizioni della legge regionale recante norme sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali.