LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 30
Interventi di emergenza
1. In relazione ai provvedimenti assunti a norma degli articoli 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , la Giunta regionale è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa.
2. Qualora le necessità di intervento di cui al comma precedente siano causate da eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie atte ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti penalmente e civilmente responsabili.
3. La gestione degli interventi di cui sopra può essere affidata alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni o ad Aziende municipalizzate secondo modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.