LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 4
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, di cui all'art. 3 e all'art 24 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, contiene fra l'altro le scelte in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e gli indirizzi programmatici in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
2. In materia di rifiuti tossici e nocivi il piano territoriale regionale, in particolare:
a) individua le zone in cui realizzare gli impianti e le piattaforme di trattamento e/ o stoccaggio temporaneo o definitivo, valutando la collocazione anche al fine di ridurre al massimo la movimentazione;
b) può indicare le tecnologie ed i sistemi di smaltimento, da attuarsi da parte di soggetti sia pubblici che privati, promuovendo il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali;
c) indica gli impianti privati cui si riconoscono capacità per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi.
3. In materia di rifiuti urbani e speciali il piano territoriale regionale contiene in particolare gli indirizzi programmatici e le linee - guida relative a:
a) tipi di rifiuti da smaltire;
b) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di smaltimento nonchè i criteri per la organizzazione e riorganizzazione di detti servizi;
c) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi di rifiuti ed alla situazione in atto sul territorio;
d) l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di impianti di trattamento e/ o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti.
4. Il piano territoriale regionale costituisce il parametro per la verifica di conformità dei piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.