LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 6
Paino infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
1. Il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali:
a) costituisce l'articolazione territoriale e la specificazione funzionale del piano territoriale regionale di cui all'art. 4;
b) costituisce piano stralcio settoriale del piano territoriale di coordinamento infraregionale di cui all'art 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. I piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, in attuazione e specificazione del piano territoriale di cui all'art. 4 in quanto adottato, sulla base dei dati conoscitivi della situazione esistente acquisiti tramite il catasto dei rifiuti di cui all'art 2 ovvero tramite appropriate campagne di rilevamento, individuano:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
b) le aree idonee alla realizzazione di impianti di trattamento e/ o stoccaggio temporaneo o definitivo, con adeguata rappresentazione cartografica;
c) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di smaltimento nonchè i criteri per la organizzazione e riorganizzazione di detti servizi;
d) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi, alle quantità di rifiuti ed alla situazione in atto sul territorio;
e) gli obiettivi di breve e medio periodo nonchè gli interventi necessari, individuandone l'ordine di priorità, con l'indicazione degli investimenti per la loro realizzazione;
f) gli impianti privati cui si riconoscono capacità per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da terzi.
3. Il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali costituisce parametro per la verifica di conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.