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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 7
Adozione e approvazione dei piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
1. Le Province, il Comitato circondariale di Rimini e le Assemblee dei Comuni ricompresi negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28, dopo aver sentito i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati che possono presentare pareri e proposte entro sessanta giorni dalla richiesta, sono delegati ad adottare il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nella redazione del piano gli enti delegati terrano conto:
a) dei criteri stabiliti dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno;
b) delle direttive emanate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno;
c) dei contenuti del piano regionale provvisorio di cui all'art. 5;
d) delle direttive da emanarsi, entro tre mesi dalla data di adozione del suddetto piano provvisorio, da parte della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Il piano ed i relativi allegati vengono depositati presso le segreterie delle Province, del Comitato circondariale di Rimini, delle Comunità montane, delle Assemblee dei Comuni ricompresi negli ambiti territoriali n. 23 e n 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28 e dei Comuni territorialmente interessati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; di tale deposito viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè sulla stampa locale.
4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni e proposte all'ente delegato.
5. Il piano, unitamente alle osservzioni e proposte ed alle eventuali relative deduzioni dell'ente delegato viene trasmesso alla Giunta regionale, che entro novanta giorni effettua la verifica di conformità al piano territoriale regionale di cui all'art. 4.
6. Scaduto tale termine, le Province, il Comitato circondariale di Rimini e le Assemblee dei Comuni ricompresi negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28, sono delegati ad approvare il piano, decidendo sulle osservazioni e proposte presentate e recependo le prescrizioni formulate dalla Giunta regionale.
7. Il piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale avvenuta approvazione viene data notizia sulla stampa regionale e locale.

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