LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 8
Adozione ed approvazione dei piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale
1. Fino all'entrata in vigore del piano territoriale regionale, i piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti speciali:
a) sono formati ed adottati secondo quanto disposti dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7;
b) sono trasmessi alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e proposte presentate ed alle eventuali relative deduzioni dell'ente delegato;
c) sono approvati dal Consilgio regionale su proposta della Giunta, sentito il comitato di cui all'art. 12 e viste le eventuali controdeduzioni degli enti che adottano il piano.
2. Il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale avvenuta approvazione viene data notizia sulla stampa regionale e locale.