Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 8
Adozione ed approvazione dei piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale
1. Fino all'entrata in vigore del piano territoriale regionale, i piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti speciali:
a) sono formati ed adottati secondo quanto disposti dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7;
b) sono trasmessi alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e proposte presentate ed alle eventuali relative deduzioni dell'ente delegato;
c) sono approvati dal Consilgio regionale su proposta della Giunta, sentito il comitato di cui all'art. 12 e viste le eventuali controdeduzioni degli enti che adottano il piano.
2. Il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale avvenuta approvazione viene data notizia sulla stampa regionale e locale.

Espandi Indice