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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 9
Efficacia ed effetti dei piani regionali ed infraregionali
1. Le previsioni e le prescrizioni di obblighi, vincoli servitù e limitazioni d' uso contenute nei piani regionali ed infraregionali di cui all'art. 3, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, vigenti od adottati.
2. I Comuni sono tenuti ad uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica alle disposizioni dei pianti regionali e infraregionali.

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