LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 9
Efficacia ed effetti dei piani regionali ed infraregionali
1. Le previsioni e le prescrizioni di obblighi, vincoli servitù e limitazioni d' uso contenute nei piani regionali ed infraregionali di cui all'art. 3, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, vigenti od adottati.
2. I Comuni sono tenuti ad uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica alle disposizioni dei pianti regionali e infraregionali.