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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE REGIONALE
Espandere area tit1 Titolo II - COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
Espandere area tit1 Titolo III - AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E CONTROLLI DELEGA DI FUNZIONI, AMMINISTRATIVE
Espandere area tit1 Titolo IV - INCENTIVAZIONI, PROGRAMMI DI INTERVENTO E INTERVENTI DI EMERGENZA
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE REGIONALE
Art. 1
Finalità
1. Con gli interventi disciplinati dalla presente legge la Regione Emilia - Romagna si propone di perseguire le finalità di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, e in particolare:
a) assicurare il massimo livello di tutela della salute, delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici;
b) limitare la produzione di rifiuti;
c) contenere, ai livelli più bassi consentiti dalla tecnologia, le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti ai fini della protezione all'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria;
d) promuovere iniziative tendenti alla raccolta differenziata dei rifiuti, al loro riciclo e riutilizzo nonchè al recupero di materiali ed energia;
e) ricercare forme di integrazione degli interventi pubblici e privati nel settore, valorizzando nell'ambito degli strumenti di pianificazione gli impianti privati che offrono potenzialità di smaltimento utili ed ottimali per determinati bacini di utenza;
f) individuare gli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle attività di smaltimento, anche attraverso la costituzione di consorzi tra Province, Comuni e Comunità montane, aperti alla partecipazione dei privati. Nel caso di ambiti territoriali interregionali la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con le Regioni limitrofe a norma dell'art. 8 del DPR 26 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
2. Il Consiglio regionale, sentito il comitato di cui all' art. 12, emana le normative integrative e d' attuazione previste dalla lett. f) dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno.
Art. 2
Catasto dei rifiuti
1. La Regione, al fine di acquisire le basi conoscitive necessarie per la redazione dei piani regionali nonchè di assolvere ai compiti di cui alla lett. e) dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, procede alla formazione del catasto regionale dei rifiuti, articolato territorialmente a livello provinciale.
2. Le Amministrazioni provinciali, il Comitato circondariale di Rimini e le Assemblee dei Comuni ricompresi negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28, provvedono al rilevamento dei dati e operano sulla base di indirizzi e metodologie all'uopo predisposte dalla Giunta regionale, sentiti gli enti di cui sopra nonchè la Commissione consiliare competente.
3. La Regione provvede alla organizzazione ed elaborazione dei dati provenienti dalle rilevazioni effettuate in sede locale.
4. Il catasto regionale è soggetto a revisioni onde assicurare l'aggiornamento dei dati.
5. L'accesso ai dati del catasto regionale sarà garantito e disciplinato da apposita normativa.
Art. 3
Sistema di pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti, in attuazione dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno:
a) il piano territoriale regionale di cui all'art. 4;
b) il piano regionale provvisorio di cui all'art. 5;
c) il piano infraregionale di cui all'art. 6.
Art. 4
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, di cui all'art. 3 e all'art 24 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, contiene fra l'altro le scelte in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e gli indirizzi programmatici in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
2. In materia di rifiuti tossici e nocivi il piano territoriale regionale, in particolare:
a) individua le zone in cui realizzare gli impianti e le piattaforme di trattamento e/ o stoccaggio temporaneo o definitivo, valutando la collocazione anche al fine di ridurre al massimo la movimentazione;
b) può indicare le tecnologie ed i sistemi di smaltimento, da attuarsi da parte di soggetti sia pubblici che privati, promuovendo il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali;
c) indica gli impianti privati cui si riconoscono capacità per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi.
3. In materia di rifiuti urbani e speciali il piano territoriale regionale contiene in particolare gli indirizzi programmatici e le linee - guida relative a:
a) tipi di rifiuti da smaltire;
b) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di smaltimento nonchè i criteri per la organizzazione e riorganizzazione di detti servizi;
c) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi di rifiuti ed alla situazione in atto sul territorio;
d) l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di impianti di trattamento e/ o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti.
4. Il piano territoriale regionale costituisce il parametro per la verifica di conformità dei piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
Art. 5
Prima attuazione della pianificazione regionale per lo smaltimento dei rifiuti
1. In sede di prima attuazione dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 615 Sito esterno, la Regione adotta ed approva in via transitoria, secondo le procedure di cui all'art. 24 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, um primo piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti urbani e speciali, avente valore di stralcio settoriale del piano territoriale regionale di cui all'art. 4.
Art. 6
Paino infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
1. Il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali:
a) costituisce l'articolazione territoriale e la specificazione funzionale del piano territoriale regionale di cui all'art. 4;
b) costituisce piano stralcio settoriale del piano territoriale di coordinamento infraregionale di cui all'art 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. I piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, in attuazione e specificazione del piano territoriale di cui all'art. 4 in quanto adottato, sulla base dei dati conoscitivi della situazione esistente acquisiti tramite il catasto dei rifiuti di cui all'art 2 ovvero tramite appropriate campagne di rilevamento, individuano:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
b) le aree idonee alla realizzazione di impianti di trattamento e/ o stoccaggio temporaneo o definitivo, con adeguata rappresentazione cartografica;
c) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di smaltimento nonchè i criteri per la organizzazione e riorganizzazione di detti servizi;
d) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi, alle quantità di rifiuti ed alla situazione in atto sul territorio;
e) gli obiettivi di breve e medio periodo nonchè gli interventi necessari, individuandone l'ordine di priorità, con l'indicazione degli investimenti per la loro realizzazione;
f) gli impianti privati cui si riconoscono capacità per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da terzi.
3. Il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali costituisce parametro per la verifica di conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
Art. 7
Adozione e approvazione dei piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
1. Le Province, il Comitato circondariale di Rimini e le Assemblee dei Comuni ricompresi negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28, dopo aver sentito i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati che possono presentare pareri e proposte entro sessanta giorni dalla richiesta, sono delegati ad adottare il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nella redazione del piano gli enti delegati terrano conto:
a) dei criteri stabiliti dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno;
b) delle direttive emanate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno;
c) dei contenuti del piano regionale provvisorio di cui all'art. 5;
d) delle direttive da emanarsi, entro tre mesi dalla data di adozione del suddetto piano provvisorio, da parte della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Il piano ed i relativi allegati vengono depositati presso le segreterie delle Province, del Comitato circondariale di Rimini, delle Comunità montane, delle Assemblee dei Comuni ricompresi negli ambiti territoriali n. 23 e n 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28 e dei Comuni territorialmente interessati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; di tale deposito viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè sulla stampa locale.
4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni e proposte all'ente delegato.
5. Il piano, unitamente alle osservzioni e proposte ed alle eventuali relative deduzioni dell'ente delegato viene trasmesso alla Giunta regionale, che entro novanta giorni effettua la verifica di conformità al piano territoriale regionale di cui all'art. 4.
6. Scaduto tale termine, le Province, il Comitato circondariale di Rimini e le Assemblee dei Comuni ricompresi negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28, sono delegati ad approvare il piano, decidendo sulle osservazioni e proposte presentate e recependo le prescrizioni formulate dalla Giunta regionale.
7. Il piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale avvenuta approvazione viene data notizia sulla stampa regionale e locale.
Art. 8
Adozione ed approvazione dei piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale
1. Fino all'entrata in vigore del piano territoriale regionale, i piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti speciali:
a) sono formati ed adottati secondo quanto disposti dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7;
b) sono trasmessi alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e proposte presentate ed alle eventuali relative deduzioni dell'ente delegato;
c) sono approvati dal Consilgio regionale su proposta della Giunta, sentito il comitato di cui all'art. 12 e viste le eventuali controdeduzioni degli enti che adottano il piano.
2. Il piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale avvenuta approvazione viene data notizia sulla stampa regionale e locale.
Art. 9
Efficacia ed effetti dei piani regionali ed infraregionali
1. Le previsioni e le prescrizioni di obblighi, vincoli servitù e limitazioni d' uso contenute nei piani regionali ed infraregionali di cui all'art. 3, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, vigenti od adottati.
2. I Comuni sono tenuti ad uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica alle disposizioni dei pianti regionali e infraregionali.
Art. 10
Varianti ai piani regionali e infraregionali
1. Le norme relative ai piani regionali e infraregionali di cui all'art. 3 si applicano anche alle relative varianti.
Art. 11
Norme di salvaguardia
1. Alle previsioni dei piani regionali ed infraregonali di cui all'art. 3 nonchè delle relative varianti ed aggiornamenti, che incidono sull'uso del suolo, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della LR 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche.
Titolo II
COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
Art. 12
Composizione e funzionamento del comitato
1. E' istituito il comitato tecnico consultivo in materia di smaltimento dei rifiuti, nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissone consiliare, e composto da:
a) assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) quattro collaboratori regionali prescelti tra quelli aventi professionalità attinenti alle materie di competenza del comitato;
c) un geologo, un chimico o chimico industriale, un ingegnere, un medico igienista, prescelti fra terne di nominativi indicate dagli istituti universitari o da enti di ricerca;
d) due tecnici esperti in materia di smaltimento dei rifiuti, scelti fra quelli indicati dalla sezione regionale della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali(CISPEL);
e) due tecnici esperti in materia di smaltimento dei rifiuti, scelti fra quelli indicati dalle associazioni imprenditoriali interessate maggiormente rappresentative;
f) un tecnico esperto, scelto fra quelli indicati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative.
2. In sede di parere sui piani regionali e infraregionali di cui all'art. 3 la composizione del comitato è integrata da cinque componenti della prima sezione del comitato consultivo regionale di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione degli argomenti di rispettivo interesse:
a) geologi appartenenti ai servizi provinciali della Regione per la difesa del suolo, le risorse idriche e forestali;
b) responsabili dei servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali operanti nella regione;
c) responsabili dei competenti servizi delle Amministrazioni provinciali.
4. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario appartenente all'Assessorato regionale competente.
5. I membri del comitato tecnico consultivo restano in carica cinque anni e possono essere confermati.
6. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il comitato si riunisce in composizione integrata a norma del secondo comma, per la validità della riunione è comunque necessari al presenza di almeno tre membri della prima sezione del comitato di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18.
7. Le determinazoni del comitato sono valide quando sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 13
Competenze del comitato
1. Al comitato di cui all'art. 12 spetta esprimere parere in ordine a:
a) proposte di norme integrative e di attuazione inerenti le diverse fasi dello smlaltimento dei vari tipi di rifiuti, ai sensi della lett. f) dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno;
b) proposte di direttive e di normative tecniche nei casi previsti dalla presente legge;
c) piani regionali e infraregionali di cui all'art. 3;
d) idoneità delle aree proposte per la localizzazione di impianti di trattamento e/ o stoccaggio dei rifiuti;
e) autorizzazioni ed approvazioni relative allo smaltimento dei rifiuti nei casi di cui al secondo comma dell'art. 15 e al terzo comma dell'art. 20;
f) questioni attinenti allo smaltimento dei rifiuti a richiesta della Regione, delle Province, del Comitato circondariale di Rimini e dei Comuni;
g) ogni altro caso previsto dalla presente legge.
Titolo III
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E CONTROLLI DELEGA DI FUNZIONI, AMMINISTRATIVE
Art. 14
Oggetto e contenuto delle delega
1. Nell'ambito delle attività previste dagli articoli 6, 10 e 16 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, sono delegate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative riguardanti le autorizzazioni ad effettuare le seguenti attività di smaltimento, secondo le classificazioni desumibili dalle direttive del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato DPR n. 915;
a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;
b) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di prima categoria;
c) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di seconda categoria di tipo A e di tipo B con esclusione di quelle destinate anche ai rifiuti tossici e nocivi.
2. Sono altresì delegate ai predetti enti le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione dei progetti degli impianti relativi alle attività di cui sopra.
3. La delega comprende tutti gli inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa ed approvativa.
4. In caso di impianti e strutture aventi un bacino di utenza interprovinciale gli atti autorizzativi ed approvativi sono emanti dalla Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini, sentiti gli altri enti delegati interessati.
5. E' fatta salva la validità dei provvedimenti autorizzativi ed approvativi assunti dalla Regione antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Autorizzazioni di competenza regionale
1. Sono riservati alla competenza regionale le funzioni amministrative di autorizzazione e di approvazione concernenti:
a) trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
b) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi salvo quanto disposto dall'art. 18;
c) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di seconda categoria di tipo B destinate anche a stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi di tipo C;
d) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di terza categoria;
e) trattamento per trasformare e rendere innocui i rifiuti di qualsiasi categoria.
2. La Giunta regionale assume le determinazioni di cui al precedente comma previo parere del comitato di cui all'art. 12 in ordine alle lettere c), d) e del primo comma del presente articolo.
3. La Giunta regionale è altresì competente per ogni altra autorizzazione ed approvazione non specificamente delegata ai sensi dell'art. 14.
Art. 16
Domande di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di smaltimento di rfiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, per le quali a norma del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, è prescritta l'autorizzazione, devono essere presentate agli enti competenti per territorio e per materia ai sensi della presente legge.
2. Le domande devono essere redatte secondo le prescrizioni della normativa statale e delle direttive emanate dalla Giunta regionale sentiti il comitato di cui all' art. 12 e la competente Commissione consiliare.
Art. 17
Contentuo dell'autorizzazione
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale, il provvedimento che concede l'autorizzazione deve indicare:
a) l'attività di smaltimento autorizzata;
b) il termine di validità dell'autorizzazione;
c) l'ammontare delle garanzie finanziarie nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 19.
2. Il provvedimento di autorizzazione deve altresì contenere quanto previsto dalle direttive emanate dalla Giunta regionale.
Art. 18
Accumulo temporaneo
1. Non è soggetto alla autorizzazione di cui alla lett. a) dell'art. 14 l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi purchè tale accumulo:
a) sia effettuato all'interno del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti rifiuti;
b) si riferisca esclusivamente ai rifiuti prodotti negli stessi stabilimenti o aziende;
c) costituisca fase preliminare al conferimenti in altri impianti di trattamento e/ o stoccaggio autorizzati.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui agli articoli 7 e 11 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, i titolari di attività di accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti per il controllo.
Art. 19
Garanzie finanziarie
1. Nei casi e per le finalità previsti dalla normativa statale, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.
2. La garanzia finanziaria sarà costituita in una delle seguenti forme, a scelta del richiedente:
a) versamento in numerario presso la tesoreria regionale;
b) deposito di titoli di stato presso la stessa tesoreria;
c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Regione rilasciato da istituti bancari o assicurativi.
3. L'importo della medesima sarà determinato sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alle tipologie delle attività di smaltimento ed alle caratteristiche degli impianti e tenendo conto altresì delle vigenti normative statali.
Art. 20
Procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione
1. Gli enti competenti, ricevute le domande di autorizzazione, effettuano una istruttoria diretta a verificare la rispondenza delle medesime ai requisiti e criteri stabiliti dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, e dalle ulteriori normative statali e regionali.
2. Gli enti delegati emanano i provvedimenti di autorizzazione e di approvazione sentito il parere dei servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali competenti per territorio e utilizzando per gli opportuni accertametni i presidi multizonali di prevenzione.
3. L'autorità competente deve pronunciarsi sulle domande di autorizzazione entro sei mesi dal ricevimento. Qualora debba procedere ad istuttorie di particolare complessità e non abbia potuto assumere decisioni entro il predetto termine, è tenuta a comunicare espressamente al richiedente le motivazioni del ritardo, che non potrà comunque protrarsi oltre gli ulteriori quattro mesi.
4. Fino all'approvazione dei piani infraregionali, nei casi di cui alla lett. b) e alla lett. c) dell'art. 14 i predetti enti assumono le proprie determinazioni sentito il comitato di cui all'art. 12 per quanto riguarda la localizzazione dell'area.
Art. 21
Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato per il sopravvenire di eventi e circostanze che abbiano mutato la situazione esistente all' atto del rilascio.
2. L'ente competente, ove rilevi inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, diffida ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla sospensione, per un tempo determinato, delle attività autorizzate;
b) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/ o l'ambiente.
3. L'autorità competente ha comunque facoltà di procedere in via cautelativa alla immediata sospensione temporanea dell'attività di smaltimento qualora sussistano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente per cause non imputabili al soggetto autorizzato.
Art. 22
Trasmissioni di atti
1. Gli enti delegati sono tenuti ad inviare alla Regione copia di tutti i provvedimenti emanati ai sensi dellhart. 20 e 21 entro trenta giorni dalla esecutività dei medesimi.
Art. 23
Concessioni edilizie
1. Nel caso in cui la localizzazione degli impianti di trattamento e/ o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti risulti dai piani regionali o infraregionali di cui all' art. 3 ed i relativi progetti esecutivi siano stati approvati dai competenti organi regionali o dagli enti delegati ai sensi della presente legge, il Sindaco del Comune territorialmente interessato rilascia la concessione edilizia a favore dei soggetti incaricati della realizzazione degli impianti stessi.
2. In tali casi l'istanza per la concessione edilizia si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 24
Controlli
1. Il controllo sulle atività di smaltimento dei rifiuti viene esercitato dalle Province.
2. I controlli, da effettuarsi con scadenza almeno semestrale, verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle rpscrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
3. Per i controlli igenico - sanitari le Province si avvalgono dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva ed igiene del lavoro delle competenti Unità sanitarie locali nonchè dei presidi multizonali di prevenzione secondo quanto disposto dall'art. 2 della LR 7 settembre 1981, n. 33.
4. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.
5. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati all'Assessore regionale competente ed al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.
Art. 25
Modalità per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini, i predetti enti sono tenuti a uniformarsi alle disposizioni legislative ed alle direttive statali e regionali.
2. Per le ricerche, gli accertamenti ed i controlli di carattere geologico e geotecnico, sia nella fase della predisposizione delle proposte di piano sia nell'esame delle domande di autorizzazione, gli enti delegati possono avvalersi dei servizi provinciali della Regione per la difesa del suolo e risorse idriche e forestali.
Art. 26
Sostituzione e revoca delle deleghe
1. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta medesima.
2. La revoca delle funzioni regionali delegate è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.
3. La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.
4. In tali casi il Consiglio regionale osserva le stesse modalità previste per il conferimento e disciplina contestualmente i rapporti non ancora definiti.
Art. 27
Spese per l'esercizio delle delega
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono valutate sulla base delle attività che ciascun ente delegato dovrà espletare. All'onere relativo si provvede in sede di approvazione delle legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme all'uopo assegnate con proprio atto deliberativo, sulla base di rendiconti annuali.
Titolo IV
INCENTIVAZIONI, PROGRAMMI DI INTERVENTO E INTERVENTI DI EMERGENZA
Art. 28
Contributi regionali
1. La Regione Emilia - Romagna al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, e delle normative emanate per la sua attuazione concede contributi a Amministrazioni provinciali, a Comunità montane, a Comuni, a consorzi costituiti ai sensi del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, e a società costituite fra imprese ed enti pubblici.
2. Tali contributi verrano assegnati secondo le disposizioni della legge regionale recante norme sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali.
Art. 29
Iniziative di studio e di ricerca
1. Nell'ambito delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, con particolare riferimento a quelle di cui alla lett. a) ed alla lett. e) del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare ad enti, società, istuti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organzzazione di dati anche finalizzati alla attività di pianificazione.
2. All'onere relativo si fa fronte con i fondi che, di anno in anno, saranno collocati nell'ambito del cap. 30100 " Spese per studi, progetti, indagini, consulenza e collaborazioni" in sede di approvazione delle leggi di bilancio.
Art. 30
Interventi di emergenza
1. In relazione ai provvedimenti assunti a norma degli articoli 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, la Giunta regionale è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa.
2. Qualora le necessità di intervento di cui al comma precedente siano causate da eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie atte ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti penalmente e civilmente responsabili.
3. La gestione degli interventi di cui sopra può essere affidata alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni o ad Aziende municipalizzate secondo modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

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