Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 10
Appostamenti temporanei
1. Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore a una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili.
2. Tali appostamenti, qualora interessino terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 8 e comportimo preparazione di sito, sono soggetti al consenso preventivo del proprietario o del conduttore del fondo.
3. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto inoltre alle seguenti prescrizioni:
a) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni ed eventuali rifiuti devono essere asportati, a cura del cacciatore al termine dell'esercizio venatorio della giornata;
b) la collocazione dell'appostamento avviene in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento di colture o attrezzature agricole e turbativa agli allevamenti;
c) i danni eventualmente provocati alle coltivazioni o agli impianti agricoli sono risarciti dal cacciatore al proprietario o al conduttore del fondo;
d) per gli appostamenti temporanei dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature smontabili.

Espandi Indice