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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 13
Giornate e forme di caccia
1. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dal 18 agosto 1986 al 10 marzo 1987, in quarantasei giornate complessive.
2. La caccia può essere esercitata:
a) il 18 e il 24 agosto 1986, da appostamento fisso o temporaneo;
b) dal 21 settembre al 4 ottobre 1986, da appostamento fisso o temporaneo e vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate a scelta ogni settimana;
c) dal 5 ottobre al 6 dicembre 1986, da appostamento fisso o temporaneo e vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
d) dal 5 ottobre al 29 novembre 1986, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo;
e) dal 7 dicembre 1986 al 10 marzo 1987, da appostamento fisso o temporaneo e vagante, in tre giornate a scelta ogni settimana;
f) dal 15 febbraio al 10 marzo 1987, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo.
3. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana e complessivamente, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia - Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle aziende faunistico - venatorie e nelle zone di caccia a pagamento.
4. Dal 7 dicembre 1986 al 31 gennaio 1987, la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente in battuta, a norma dell' apposito regolamento, nelle tre giornate preventivamente concordate con le Province territorialmente competenti od il Circondario di Rimini, esclusa la domenica.

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