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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 14
Orari venatori
1. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari di seguito indicati:
Periodo dalle ore alle ore ora legale o solare
18 e 24 agosto 5,30 20,00 ora legale
dal 21 al 27/9 6,00 19,00 ora legale
dal 28 al 30/9 5,00 18,00 ora solare
dal 1° al 15/10 5,15 17,45 ora solare
dal 16 al 31/10 5,45 17,30 ora solare
dal 1° al 15/11 6,00 17,00 ora solare
dal 16 al 30/11 6,15 16,45 ora solare
dal 1° al 15/12 6,30 16,30 ora solare
dal 16 al 31/12/86 6,45 16,30 ora solare
dal 1° al 15/ 1/ 87 7,00 16,45 ora solare
dal 16 al 31/1 6,45 17,00 ora solare
dal 1° al 15/2 6,30 17,30 ora solare
dal 16 al 28/ 2 6,15 17,45 ora solare
dal 1° al 10/ 3 6,00 18,00 ora solare
2. Per la caccia alla selvaggina stanziale, nei periodi consentiti, gli orari di apertura sopra riportati, sono posticipati di un' ora.

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