LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987
Art. 15
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al 20 settembre 1986 dalle ore 7,00 alle ore 19,00, escluso le giornate di martedì e venerdì. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio ad eccezione di quelli previsti dall'art. 8.
2. Dal 21 settembre 1986 al 10 marzo 1987, è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.