LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987
Art. 16
Normativa in atto
1. Fino all'entrata in vigore della normativa che disciplina il calendario venatorio previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni regionali vigenti in materia.