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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 16
Normativa in atto
1. Fino all'entrata in vigore della normativa che disciplina il calendario venatorio previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni regionali vigenti in materia.

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