LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987
Art. 2
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. E' vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica. E' fatta eccezione per le specie oggetto di caccia e per i periodi indicati dall'art. 11 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 , nonchè dalle variazioni decretate a norma del terzo comma del medesimo art. 11.