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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 2
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. E' vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica. E' fatta eccezione per le specie oggetto di caccia e per i periodi indicati dall'art. 11 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, nonchè dalle variazioni decretate a norma del terzo comma del medesimo art. 11.

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