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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 3
Provvedimenti limitativi della Regione
1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di Biologia della selvaggina, può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio regionale o in parte di esso per periodi stabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui al precedente articolo per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie o per altre calamità.

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