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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 4
Giornate e orario di caccia
1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso, la Regione può consentire la libera scelta.
2. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'Istituto nazionale di Biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1o ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e la data di chiusura della caccia.
3. Non è consentita la posta alla beccaccia. Non è altresì consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
4. La caccia alla selvaggina migratoria è consentita da un' ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
5. La caccia alla selvaggina stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

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