LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987
Art. 5
Carniere
1. Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina delle seguenti specie:
a) coniglio selvatico;
b) coturnice;
c) lepre;
d) fagiano;
e) pernice rossa;
f) starna.
2. Per la lepre, la starna, la pernice rossa e la coturnice è consentito l'abbattimento di un solo capo per giornata. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Delle altre specie consentite dal presente calendario, in ogni giornata di caccia, non possono essere abbattuti complessivamente più di trenta capi, di cui non più di dieci capi fra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, cinque colombacci e tre beccacce.
4. Per ogni giornata di caccia, inoltre, non possono essere abbattuti più di sessanta capi di storni e più di sessanta capi di passeri.