Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 6
Calendario venatorio regionale
1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio informa sui seguenti oggetti:
a) specie cacciabili e periodi di caccia;
b) giornate e orari di caccia;
c) carniere giornaliero e stagionale;
d) ora legale d' inizio e termine della giornata venatoria;
e) periodi per l'addestramento dei cani.

Espandi Indice