LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987
Art. 7
Luoghi in cui è consentito l'esercizio della caccia
1. L'esercizio venatorio, nel regime della caccia controllata di cui alle vigenti leggi regionali e nazionali, è consentito su tutto il territorio regionale, tranne che nei luoghi soggetti a divieto.