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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

Art. 9
Altri divieti
1. La caccia è altresì vietata nei luoghi in cui le competenti autorità territoriali la vietino temporaneamente, in quanto i medesimi siano interessati da rilevante fenomeno turistico.

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