LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987
Art. 9
Altri divieti
1. La caccia è altresì vietata nei luoghi in cui le competenti autorità territoriali la vietino temporaneamente, in quanto i medesimi siano interessati da rilevante fenomeno turistico.