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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 29 gennaio 1987

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - ESERCIZIO DELLA CACCIA: SPECIE, TEMPI, CARNIERE, LUOGHI
Espandere area tit1 Titolo II DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA STAGIONE VENATORIA 1986- 1987
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ESERCIZIO DELLA CACCIA: SPECIE, TEMPI, CARNIERE, LUOGHI
Art. 1
Finalità della legge
1. Nell'osservanza della vigente legislazione nazionale, la Regione, con la presente legge, fissa norme per la definizione del calendario venatorio regionale.
Art. 2
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. E' vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica. E' fatta eccezione per le specie oggetto di caccia e per i periodi indicati dall'art. 11 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, nonchè dalle variazioni decretate a norma del terzo comma del medesimo art. 11.
Art. 3
Provvedimenti limitativi della Regione
1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di Biologia della selvaggina, può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio regionale o in parte di esso per periodi stabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui al precedente articolo per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie o per altre calamità.
Art. 4
Giornate e orario di caccia
1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso, la Regione può consentire la libera scelta.
2. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'Istituto nazionale di Biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1o ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e la data di chiusura della caccia.
3. Non è consentita la posta alla beccaccia. Non è altresì consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
4. La caccia alla selvaggina migratoria è consentita da un' ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
5. La caccia alla selvaggina stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.
Art. 5
Carniere
1. Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina delle seguenti specie:
a) coniglio selvatico;
b) coturnice;
c) lepre;
d) fagiano;
e) pernice rossa;
f) starna.
2. Per la lepre, la starna, la pernice rossa e la coturnice è consentito l'abbattimento di un solo capo per giornata. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Delle altre specie consentite dal presente calendario, in ogni giornata di caccia, non possono essere abbattuti complessivamente più di trenta capi, di cui non più di dieci capi fra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, cinque colombacci e tre beccacce.
4. Per ogni giornata di caccia, inoltre, non possono essere abbattuti più di sessanta capi di storni e più di sessanta capi di passeri.
Art. 6
Calendario venatorio regionale
1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio informa sui seguenti oggetti:
a) specie cacciabili e periodi di caccia;
b) giornate e orari di caccia;
c) carniere giornaliero e stagionale;
d) ora legale d' inizio e termine della giornata venatoria;
e) periodi per l'addestramento dei cani.
Art. 7
Luoghi in cui è consentito l'esercizio della caccia
1. L'esercizio venatorio, nel regime della caccia controllata di cui alle vigenti leggi regionali e nazionali, è consentito su tutto il territorio regionale, tranne che nei luoghi soggetti a divieto.
Art. 8
Salvaguardia dell'ambiente agricolo forestale
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, lett. e) della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 m. da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, serre e impianti fissi di irrigazione e di 50 m. da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d' acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno m 1,50 e larghezza di almeno m 3,00.
2. L'esercizio venatorio è altresì vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 m da macchine agricole operatrici in attività.
3. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione.
4. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali che abbiano raggiunto i 15 cm di altezza, i frutteti e i vigneti, nonchè i terreni di recente rimboschimento per un periodo di almeno tre anni.
5. Nei frutteti e nei vigneti, a raccolto effettuato, è consentito solo l'accesso all'ausiliare.
Art. 9
Altri divieti
1. La caccia è altresì vietata nei luoghi in cui le competenti autorità territoriali la vietino temporaneamente, in quanto i medesimi siano interessati da rilevante fenomeno turistico.
Art. 10
Appostamenti temporanei
1. Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore a una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili.
2. Tali appostamenti, qualora interessino terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 8 e comportimo preparazione di sito, sono soggetti al consenso preventivo del proprietario o del conduttore del fondo.
3. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto inoltre alle seguenti prescrizioni:
a) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni ed eventuali rifiuti devono essere asportati, a cura del cacciatore al termine dell'esercizio venatorio della giornata;
b) la collocazione dell'appostamento avviene in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento di colture o attrezzature agricole e turbativa agli allevamenti;
c) i danni eventualmente provocati alle coltivazioni o agli impianti agricoli sono risarciti dal cacciatore al proprietario o al conduttore del fondo;
d) per gli appostamenti temporanei dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature smontabili.
Art. 11
Intesa con la Regione Lombardia per l'esercizio venatorio nella fascia lungo il fiume Po
1. L'esercizio venatorio nei terreni dell'Emilia - Romagna prospicienti le province di Pavia, Milano, Cremona e Mantova, collocati a nord della linea mediana del fiume Po, ha luogo secondo il calendario venatorio della Regione Lombardia.
2. Nei terreni della Regione Lombardia prospicienti le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, situati a sud della linea mediana del fiume Po, l'esercizio venatorio avviene secondo il calendario venatorio della Regione Emilia - Romagna.
Titolo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA STAGIONE VENATORIA 1986- 1987
Art. 12
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Per la stagione venatoria 1986- 1987 le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) specie cacciabili nei giorni 18 e 24 agosto 1986 e dal 21 settembre al 31 dicembre 1986: merlo, quaglia, tortora;
b) specie cacciabili nei giorni 18 e 24 agosto 1986 e dal 21 settembre 1986 al 28 febbraio 1987: alzavola, canapiglia, chiurlo, combattente, folaga, gallinella d' acqua, germano reale, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima reale;
c) specie cacciabili nei giorni 18 e 24 agosto 1986 e dal 21 settembre 1986 al 10 marzo 1987: codone, colombaccio, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, piviere, porciglione, storno, volpe;
d) specie cacciabili dal 21 settembre al 18 ottobre 1986: pernice rossa, starna, coturnice;
e) specie cacciabili dal 21 settembre al 6 dicembre 1986: coniglio selvatico, fagiano, lepre comune;
f) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 dicembre 1986: beccaccia;
g) specie cacciabili dal 21 settembre 1986 al 28 febbraio 1987: cesena;
h) specie cacciabili dal 21 settembre 1986 al 10 marzo 1987: allodola, beccaccino, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo, gazza, ghiandaia, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello;
i) specie cacciabili dal 1o novembre 1986 al 31 gennaio 1987, nell'osservanza dell'apposito regolamento: cinghiale.
2. Nelle località destinate alla caccia a pagamento a norma dell'art. 26, 5o comma, della LR 6 marzo 1980, n. 14, e nelle aziende faunistico - venatorie la caccia alla selvaggina allevata in cattività è consentita fino al 31 dicembre 1986, escluso il germano reale allevato in cattività, per il quale la caccia è consentita fino al 10 marzo 1987.
Art. 13
Giornate e forme di caccia
1. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dal 18 agosto 1986 al 10 marzo 1987, in quarantasei giornate complessive.
2. La caccia può essere esercitata:
a) il 18 e il 24 agosto 1986, da appostamento fisso o temporaneo;
b) dal 21 settembre al 4 ottobre 1986, da appostamento fisso o temporaneo e vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate a scelta ogni settimana;
c) dal 5 ottobre al 6 dicembre 1986, da appostamento fisso o temporaneo e vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
d) dal 5 ottobre al 29 novembre 1986, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo;
e) dal 7 dicembre 1986 al 10 marzo 1987, da appostamento fisso o temporaneo e vagante, in tre giornate a scelta ogni settimana;
f) dal 15 febbraio al 10 marzo 1987, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo.
3. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana e complessivamente, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia - Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle aziende faunistico - venatorie e nelle zone di caccia a pagamento.
4. Dal 7 dicembre 1986 al 31 gennaio 1987, la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente in battuta, a norma dell' apposito regolamento, nelle tre giornate preventivamente concordate con le Province territorialmente competenti od il Circondario di Rimini, esclusa la domenica.
Art. 14
Orari venatori
1. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari di seguito indicati:
Periodo dalle ore alle ore ora legale o solare
18 e 24 agosto 5,30 20,00 ora legale
dal 21 al 27/9 6,00 19,00 ora legale
dal 28 al 30/9 5,00 18,00 ora solare
dal 1° al 15/10 5,15 17,45 ora solare
dal 16 al 31/10 5,45 17,30 ora solare
dal 1° al 15/11 6,00 17,00 ora solare
dal 16 al 30/11 6,15 16,45 ora solare
dal 1° al 15/12 6,30 16,30 ora solare
dal 16 al 31/12/86 6,45 16,30 ora solare
dal 1° al 15/ 1/ 87 7,00 16,45 ora solare
dal 16 al 31/1 6,45 17,00 ora solare
dal 1° al 15/2 6,30 17,30 ora solare
dal 16 al 28/ 2 6,15 17,45 ora solare
dal 1° al 10/ 3 6,00 18,00 ora solare
2. Per la caccia alla selvaggina stanziale, nei periodi consentiti, gli orari di apertura sopra riportati, sono posticipati di un' ora.
Art. 15
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al 20 settembre 1986 dalle ore 7,00 alle ore 19,00, escluso le giornate di martedì e venerdì. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio ad eccezione di quelli previsti dall'art. 8.
2. Dal 21 settembre 1986 al 10 marzo 1987, è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.
Art. 16
Normativa in atto
1. Fino all'entrata in vigore della normativa che disciplina il calendario venatorio previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 17
Sanzioni
1. Le violazioni alle norme ed alle prescrizioni previste dai provvedimenti emanati in applicazione della presente legge sono punite secondo quanto disposto dal Capo V della LR 17 agosto, n. 33 " Disciplina dell'esercizio venatorio nel territorio della Regione Emilia - Romagna. Abrogazione della Legge regionale 13 luglio 1977 n. 34".
Art. 18
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 gennaio 1987

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