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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1987, n. 4

APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 2 febbraio 1987

Art. 2
1. Le imprese pubbliche e private esercenti servizi pubblici di linea dovranno rendere nota al pubblico la comminatoria della suddetta sanzione e del connesso pagamento del biglietto di tariffa ordinaria corrispondente al percorso indebitamente usufruito, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti e da stampare sul documento di viaggio.

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