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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1987, n. 4

APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 2 febbraio 1987

Art. 3
1. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni della presente legge da parte degli utenti, attualmente regolati dagli articoli 8 e seguenti della LR 28 aprile 1984, n. 21, sono svolti dagli agenti incaricati del controllo delle imprese che esercitano il servizio di trasporto.
2. A tal fine ogni impresa segnala all'ente delegato per la concessione i nomi dei propri dipendenti incaricati del controllo predetto. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa.
3. Gli agenti incaricati del controllo sono abilitati ad effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonchè tutte le altre attività istruttorie previste dalla Sezione II del Capo I della stessa legge e dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
4. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge citata e quella degli altri organi espressamente abilitati da altre disposizioni.

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