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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1987, n. 4

APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 2 febbraio 1987

Art. 4
1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della LR 28 aprile 1984, n. 21, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni, diretto al direttore dell'impresa, pubblica o privata, che gestisce il servizio nello svolgimento del quale è avvenuta l'inadempienza dell'utente oppure al legale rappresentante della pubblica Amministrazione competente, nel caso in cui il servizio sia gestito in economia.

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