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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1987, n. 4

APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 2 febbraio 1987

Art. 8
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, comunali e circondariali trasmettono alle imprese concessionarie dei pubblici servizi di linea, secondo la rispettiva competenza, la documentazione relativa ai procedimenti di applicazione della sanzione amministrativa eventualmente pendenti presso i dipendenti Uffici.

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