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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1987, n. 4

APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 2 febbraio 1987

Art. 1
1. I viaggiatori dei servizi di pubblico trasporto di linea che risultano sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido, ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto, sono tenuti al pagamento, oltre che dell'importo della tariffa evasa, di una somma, a titolo di sanzione amministrativa, non inferiore a Lire settimilacinquecento e non superiore a Lire quarantacinquemila.

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