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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1987, n. 4

APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 2 febbraio 1987

Art. 6
1. I proventi delle sanzioni nonchè i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, riscossi nelle previste forme di oblazione o in esecuzione dell'ordinanza - ingiunzione e dei provvedimenti conclusivi dell'eventuale contenzioso sono devoluti alle imprese, pubbliche o private, che gestiscono i rispettivi servizi e agli enti, nel caso di gestione in economia da parte degli stessi.
2. I pagamenti, quando non sono effettuati direttamente nelle mani degli agenti accertatori in caso di pagamento in misura ridotta o presso gli Uffici a ciò autorizzati negli altri casi, possono essere eseguiti mediante versamento in apposito conto corrente intestato alle imprese, pubbliche o private e agli enti competenti.

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