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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1987, n. 4

APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 2 febbraio 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I viaggiatori dei servizi di pubblico trasporto di linea che risultano sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido, ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto, sono tenuti al pagamento, oltre che dell'importo della tariffa evasa, di una somma, a titolo di sanzione amministrativa, non inferiore a Lire settimilacinquecento e non superiore a Lire quarantacinquemila.
Art. 2
1. Le imprese pubbliche e private esercenti servizi pubblici di linea dovranno rendere nota al pubblico la comminatoria della suddetta sanzione e del connesso pagamento del biglietto di tariffa ordinaria corrispondente al percorso indebitamente usufruito, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti e da stampare sul documento di viaggio.
Art. 3
1. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni della presente legge da parte degli utenti, attualmente regolati dagli articoli 8 e seguenti della LR 28 aprile 1984, n. 21, sono svolti dagli agenti incaricati del controllo delle imprese che esercitano il servizio di trasporto.
2. A tal fine ogni impresa segnala all'ente delegato per la concessione i nomi dei propri dipendenti incaricati del controllo predetto. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa.
3. Gli agenti incaricati del controllo sono abilitati ad effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonchè tutte le altre attività istruttorie previste dalla Sezione II del Capo I della stessa legge e dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
4. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge citata e quella degli altri organi espressamente abilitati da altre disposizioni.
Art. 4
1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della LR 28 aprile 1984, n. 21, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni, diretto al direttore dell'impresa, pubblica o privata, che gestisce il servizio nello svolgimento del quale è avvenuta l'inadempienza dell'utente oppure al legale rappresentante della pubblica Amministrazione competente, nel caso in cui il servizio sia gestito in economia.
Art. 5
1. L'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 5 della LR 28 aprile 1984 n. 21, è emessa dal responsabile di esercizio dell'impresa, pubblica o privata, previsto dall'art. 12 della LR 16 giugno 1984, n. 33, oppure dai direttori delle aziende speciali previste dal RD 15 ottobre 1925 n. 2578 ( TU sui servizi municipalizzati) ai quali risulti espressamente attribuita la predetta funzione e, nel caso di servizi gestiti in economia, dal responsabile del competente servizio dell'Ente.
Art. 6
1. I proventi delle sanzioni nonchè i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, riscossi nelle previste forme di oblazione o in esecuzione dell'ordinanza - ingiunzione e dei provvedimenti conclusivi dell'eventuale contenzioso sono devoluti alle imprese, pubbliche o private, che gestiscono i rispettivi servizi e agli enti, nel caso di gestione in economia da parte degli stessi.
2. I pagamenti, quando non sono effettuati direttamente nelle mani degli agenti accertatori in caso di pagamento in misura ridotta o presso gli Uffici a ciò autorizzati negli altri casi, possono essere eseguiti mediante versamento in apposito conto corrente intestato alle imprese, pubbliche o private e agli enti competenti.
Art. 7
1. Sono abrogati il quarto ed il quinto comma dell'art. 33 della LR 1 dicembre 1979 n. 45 e l'art. 36 della LR 16 giugno 1984, n. 33.
Art. 8
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, comunali e circondariali trasmettono alle imprese concessionarie dei pubblici servizi di linea, secondo la rispettiva competenza, la documentazione relativa ai procedimenti di applicazione della sanzione amministrativa eventualmente pendenti presso i dipendenti Uffici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 gennaio 1987

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