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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1987, n. 5

MODIFICHE ALLA L.R. 24 LUGLIO 1979, n. 19, CONCERNENTE "RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 4 febbraio 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
L'art. 3 della LR 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni", è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Compiti in materia di formazione professionale
Per realizzare le finalità di cui all'art. 1 la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo e dell'orientamento professionale, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, degli altri enti interessati e delle categorie sociali.
La Regione adegua la propria normativa a quella internazionale comunitaria e si attiene alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e obiettivi formativi e culturali delle iniziative.
In particolare, la Regione promuove e coordina:
a) l'attività di studio, ricerca e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione regionale;
b) interventi ed iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale, tenuto conto di una domanda formativa reale ed accertata in rapporto alle esigenze di diversi settori;
c) corsi, iniziative e programmi o progetti, anche di interesse interprovinciale, collegati a rilevanti fenomeni di riconversione o di ristrutturazione e di creazione di posti di lavoro, in particolare quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea;
d) la realizzazione di progetti formativi connessi ai contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 Sito esterno, convertito in Legge 19 dicembre 1984 n. 863 Sito esterno;
e) corsi e iniziative di particolare specializzazione in collaborazione con le Università e con altri Istituti di ricerca, non diretti al conseguimento di un titolo di studio o di un diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria e post - universitaria;
f) la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e degli operatori della formazione professionale nei diversi settori d' intervento e ai diversi livelli di professionalità;
g) gli interventi in materia di diritto allo studio;
h) particolari attività, fondate sull'alternanza tra studio e lavoro e definite in armonia con le indicazioni della contrattazione collettiva, volte a favorire la formazione ed elevazione professionale dei giovani apprendisti di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 Sito esterno, concernente la disciplina dell'apprendistato;
i) attività curriculari o sperimentali di alternanza ed integrazione fra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro, anche attraverso i tirocini pratici e di esperienza di cui all'art. 15 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno, concernente la legge - quadro in materia di formazione professionale.
La Regione inoltre collabora con la Scuola secondaria, con l'Università, con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali per la realizzazione di iniziative, anche a carattere sperimentale, di alternanza e di integrazione fra studio - lavoro e di orientamento professionale. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti, la regione:
a) eroga contributi a favore degli enti locali territoriali e convenzionati, per il raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun ente in materia di formazione professionale;
b) emana direttive di carattere generale per la istituzione del comitato di gestione sociale e per il rispetto delle forme di partecipazione in ogni tipo di centro;
c) definisce gli ordinamenti didattici ed i profili professionali;
d) vigila e controlla gli enti, le istituzioni e le organizzazioni locali che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
e) esercita ogni altra funzione trasferita alla regione dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, o prevista da leggi nazionali e regionali;
f) dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale, organizzati da fondazioni ed associazioni, di cui all'art. 7;
g) stipula convenzioni di cui all'art. 8;
h) utilizza, per iniziative particolari e dirette, d' intesa con gli enti delegati, le strutture di formazione dei medesimi;
i) sostiene le iniziative di alternanza studio - lavoro anche attraverso contributi per esperienze da svolgere presso gli uffici pubblici e le aziende pubbliche, le imprese private singole e loro consorzi, e l'assegnazione di indennità di frequenza agli allievi;
l) sostiene, anche attraverso l'erogazione di contributi, la realizzazione di progetti formativi di cui alla lettera d) del precedente comma da parte di imprese, loro consorzi e associazioni di categoria. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno
2.
Dopo il quinto comma dell'art. 11 (Ammissione ai corsi), sono aggiunti i seguenti:
" Per l'ammissione alle iniziative estive di alternanza studio - lavoro, di cui all'art. 3, il Consiglio regionale stabilirà i criteri di ammissione alle iniziative stesse, il numero degli allievi ammissibile, le modalità dell'attuazione e la durata nonchè l'ammontare delle indennità di frequenza da riconoscere a ciascun allievo.
Per le iniziative estive di alternanza studio - lavoro svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'indennità resta stabilita nella misura a suo tempo deliberata dal Consiglio regionale. "

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 gennaio 1987

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