Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 6

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA NELLA PROGETTAZIONE E NELLA ESECUZIONE PER SISTEMI INTEGRATI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 27 febbraio 1987

Art. 2
1. Nell'adempimento degli obblighi contratti con le convenzioni suddette la Regione è autorizzata ad introitare contributi da parte degli enti firmatari delle convenzioni, nel caso debba essa stessa provvedere direttamente alla progettazione, esecuzione, gestione e ad altre forme di partecipazione, prevedendo apposito capitolo di entrata nel proprio bilancio.
2. Parimenti la Regione, qualora debba concorrere con propri fondi ad analoghi interventi realizzati dagli altri enti firmatari o debba provvedere a proprie spese, in tutto o in parte, all'esecuzione degli obblighi assunti, è autorizzata ad impegnare le somme occorrenti, prevedendo apposito capitolo di spesa.

Espandi Indice