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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 6

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA NELLA PROGETTAZIONE E NELLA ESECUZIONE PER SISTEMI INTEGRATI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 27 febbraio 1987

Art. 3
1. In sede di prima attuazione della presente legge sono recepiti gli impegni assunti dalla Regione Emilia - Romagna con la convenzione firmata tra la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti, l'Ente Ferrovie dello Stato, la Regione Emilia - Romagna, il Comune di Bologna e la Provincia di Bologna ed approvata dal Consiglio regionale con atto n. 333 dell'11 dicembre 1985 e con atto n. 657 del 30 aprile 1986, convenzione integralmente contenuta nell' allegato alla presente legge quale parte integrante della stessa.
2. Per l'attuazione della convenzione di cui al precedente comma la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a spendere l'importo complessivo di Lire 4.500.000.000, di cui Lire 4.000.000.000 a carico dell'Ente Ferrovie dello Stato, per la progettazione delle opere previste dall'art. 7 della convenzione stessa, comprendendo nel conto l'onere di IVA.
3. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare i pagamenti fino all'importo di Lire 4.500.000.000, anche in attesa della materiale riscossione della quota a carico dell'Ente Ferrovie dello Stato.

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