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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 6

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA NELLA PROGETTAZIONE E NELLA ESECUZIONE PER SISTEMI INTEGRATI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 27 febbraio 1987

Art. 5
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata LR 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.

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