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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 6

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA NELLA PROGETTAZIONE E NELLA ESECUZIONE PER SISTEMI INTEGRATI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 27 febbraio 1987

Art. 1
1. La Regione è autorizzata a predisporre convenzioni con l'Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS, con l'Ente Ferrovie dello Stato - FS e con gli Enti locali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, per concorrere direttamente e con contributi tecnici o finanziari alla progettazione e all'esecuzione di infrastrutture stradali e ferroviarie, nel quadro di una programmazione coordinata degli interventi tra organi ed Enti statali, regionali e locali ai sensi dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
2. In particolare la Regione è autorizzata a stipulare analoghe convenzioni con l'Ente Ferrovie dello Stato e gli Enti locali, secondo quanto disposto dal decimo comma dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1984 n. 887 Sito esterno e dalle successive leggi finanziarie, per la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di trasporto nelle aree metropolitane.

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