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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 6

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA NELLA PROGETTAZIONE E NELLA ESECUZIONE PER SISTEMI INTEGRATI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 27 febbraio 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione è autorizzata a predisporre convenzioni con l'Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS, con l'Ente Ferrovie dello Stato - FS e con gli Enti locali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, per concorrere direttamente e con contributi tecnici o finanziari alla progettazione e all'esecuzione di infrastrutture stradali e ferroviarie, nel quadro di una programmazione coordinata degli interventi tra organi ed Enti statali, regionali e locali ai sensi dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
2. In particolare la Regione è autorizzata a stipulare analoghe convenzioni con l'Ente Ferrovie dello Stato e gli Enti locali, secondo quanto disposto dal decimo comma dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1984 n. 887 Sito esterno e dalle successive leggi finanziarie, per la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di trasporto nelle aree metropolitane.
Art. 2
1. Nell'adempimento degli obblighi contratti con le convenzioni suddette la Regione è autorizzata ad introitare contributi da parte degli enti firmatari delle convenzioni, nel caso debba essa stessa provvedere direttamente alla progettazione, esecuzione, gestione e ad altre forme di partecipazione, prevedendo apposito capitolo di entrata nel proprio bilancio.
2. Parimenti la Regione, qualora debba concorrere con propri fondi ad analoghi interventi realizzati dagli altri enti firmatari o debba provvedere a proprie spese, in tutto o in parte, all'esecuzione degli obblighi assunti, è autorizzata ad impegnare le somme occorrenti, prevedendo apposito capitolo di spesa.
Art. 3
1. In sede di prima attuazione della presente legge sono recepiti gli impegni assunti dalla Regione Emilia - Romagna con la convenzione firmata tra la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti, l'Ente Ferrovie dello Stato, la Regione Emilia - Romagna, il Comune di Bologna e la Provincia di Bologna ed approvata dal Consiglio regionale con atto n. 333 dell'11 dicembre 1985 e con atto n. 657 del 30 aprile 1986, convenzione integralmente contenuta nell' allegato alla presente legge quale parte integrante della stessa.
2. Per l'attuazione della convenzione di cui al precedente comma la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a spendere l'importo complessivo di Lire 4.500.000.000, di cui Lire 4.000.000.000 a carico dell'Ente Ferrovie dello Stato, per la progettazione delle opere previste dall'art. 7 della convenzione stessa, comprendendo nel conto l'onere di IVA.
3. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare i pagamenti fino all'importo di Lire 4.500.000.000, anche in attesa della materiale riscossione della quota a carico dell'Ente Ferrovie dello Stato.
Art. 4
1. Al finanziamento della spesa di Lire 4.500.000.000 autorizzata dalla presente legge si provvede:
- quanto a Lire 4.000.000.000 mediante la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, la cui copertura è assicurata dalla corrispondente entrata prevista nell'apposito capitolo;
- quanto a Lire 500.000.000 mediante la iscrizione di un apposito capitolo di spesa alla cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo del capitolo 43650 " Contributi per il finanziamento di studi e progettazione relativi ad opere di sistemi di trasporto su ferro a favore di Province, Comuni, loro Consorzi o Aziende che li elaborino" (secondo comma dell'art. 1 della LR 24 dicembre 1981, n. 50), per lo stesso esercizio.
Art. 5
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata LR 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Cost. Sito esterno e dell'art. 44 St. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 febbraio 1987

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