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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1987, n. 7

MODIFICHE ALLA LR 13 MAGGIO 1980, N. 34, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 5 marzo 1987

Art. 1
L'art. 10 della LR 13 maggio 1980, 34 (Disciplina del referendum abrogativo) è sostituito dal seguente:
" Art. 10
Indizione del referendum
1. Le delibere dichiarative dell'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo devono essere trasmesse tempestivamente al Presidente della Giunta regionale ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.
3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Presidente della Giunta fino al 15 gennaio. Se il Presidente della Giunta riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio, il referendum viene indetto, con le stesse modalità del presente articolo, l'anno successivo. Qualora, per l'anno successivo, non sia prevista l'indizione di referendum per l'abrogazione di leggi nazionali, il referendum può essere indetto, entro il 5 ottobre, in una domenica del mese di novembre dell'anno in corso.
4. Il decreto del Presidente deve indicare la data ai sensi del secondo o del terzo comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d' Appello di Bologna e comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della regione.
6. Il Presidente della Giunta dovrà inoltre dare notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei Sindaci almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
7. Nel caso che ne corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi quarto, quinto e sesto, che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti dai precedenti secondo e terzo comma; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum. ".

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