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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1987, n. 7

MODIFICHE ALLA LR 13 MAGGIO 1980, N. 34, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 5 marzo 1987

Art. 2
L'art. 11 della LR 13 maggio 1980, n. 34 (Disciplina del referendum abrogativo) è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Periodi di sospensione del referendum
1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all' elezione del nuovo Consiglio regionale;
c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni o delle province della regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.
2. Nei casi previsti dal precedente primo comma e qualora la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum pervenga al Presidente della Giunta entro il 5 ottobre e non sia prevista per l'anno successivo l'indizione di referendum nazionali, il referendum per l'abrogazione di atti regionali può essere indetto, con le modalità di cui al precedente articolo 10, in una domenica del mese di novembre. ".

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