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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1987, n. 7

MODIFICHE ALLA LR 13 MAGGIO 1980, N. 34, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 5 marzo 1987

Art. 3
L'art. 13 della LR 13 maggio 1980, n. 34 (Disciplina del referendum abrogativo) è sostituito dal seguente:
" Art. 13
Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinate dalle disposizioni del TU delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 Sito esterno. Alla costituzione e alla composizione degli uffici elettorali di sezioni si applicano le disposizioni della Legge 25 maggio 1970, n 352 Sito esterno (Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ".
Sito esterno Sito esterno

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