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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1987, n. 7

MODIFICHE ALLA LR 13 MAGGIO 1980, N. 34, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 5 marzo 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 10 della LR 13 maggio 1980, 34 (Disciplina del referendum abrogativo) è sostituito dal seguente:
" Art. 10
Indizione del referendum
1. Le delibere dichiarative dell'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo devono essere trasmesse tempestivamente al Presidente della Giunta regionale ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.
3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Presidente della Giunta fino al 15 gennaio. Se il Presidente della Giunta riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio, il referendum viene indetto, con le stesse modalità del presente articolo, l'anno successivo. Qualora, per l'anno successivo, non sia prevista l'indizione di referendum per l'abrogazione di leggi nazionali, il referendum può essere indetto, entro il 5 ottobre, in una domenica del mese di novembre dell'anno in corso.
4. Il decreto del Presidente deve indicare la data ai sensi del secondo o del terzo comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d' Appello di Bologna e comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della regione.
6. Il Presidente della Giunta dovrà inoltre dare notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei Sindaci almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
7. Nel caso che ne corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi quarto, quinto e sesto, che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti dai precedenti secondo e terzo comma; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum. ".
Art. 2
L'art. 11 della LR 13 maggio 1980, n. 34 (Disciplina del referendum abrogativo) è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Periodi di sospensione del referendum
1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all' elezione del nuovo Consiglio regionale;
c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni o delle province della regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.
2. Nei casi previsti dal precedente primo comma e qualora la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum pervenga al Presidente della Giunta entro il 5 ottobre e non sia prevista per l'anno successivo l'indizione di referendum nazionali, il referendum per l'abrogazione di atti regionali può essere indetto, con le modalità di cui al precedente articolo 10, in una domenica del mese di novembre. ".
Art. 3
L'art. 13 della LR 13 maggio 1980, n. 34 (Disciplina del referendum abrogativo) è sostituito dal seguente:
" Art. 13
Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinate dalle disposizioni del TU delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 Sito esterno. Alla costituzione e alla composizione degli uffici elettorali di sezioni si applicano le disposizioni della Legge 25 maggio 1970, n 352 Sito esterno (Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 4
Art. 5
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti referendari in corso alla data della sua entrata in vigore.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dell'ultimo comma dell' art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 marzo 1987

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