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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 1
Obiettivi della legge
1. La Regione Emilia - Romagna, in armonia con la Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, concernente "Disciplina dell'agriturismo", promuove ed incentiva lo sviluppo delle attività agrituristiche al fine di favorire:
a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali;
b) il recupero del patrimonio rurale naturale e edilizio ai fini turistici;
c) la conservazione e la tutela dell'ambiente;
d) la valorizzazione dei prodotti tipi del mondo rurale;
f) lo sviluppo del turismo sociale e giovanile nelle zone rurali;
g) i rapporti tra la città e la campagna.
2. Per la realizzazione di tali obiettivi la Regione Emilia - Romagna:
a) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;
b) favorisce la promozione dell'orfferta agrituristica;
c) concede contributi agli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche;
d) finanzia interventi straordinari volti al recupero ed al consolidamento di zone di particolare interesse agrituristico.

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